Tra il 7 ottobre 2023 e marzo 2025, 928 cittadini italiani hanno prestato servizio nelle forze armate israeliane. Di questi, 828 possiedono la doppia cittadinanza italiana e israeliana. Il dato non è stato comunicato dal Governo, dal Parlamento o dall’intelligence italiana: è emerso da una risposta israeliana a una richiesta di accesso agli atti. Il primo fatto politico è già qui. Per sapere quanti cittadini italiani siano entrati nell’apparato militare impegnato nella guerra di Gaza è stato necessario interrogare Israele, mentre Roma non ha reso pubblico dove abbiano operato, in quali reparti siano stati assegnati e se siano stati svolti accertamenti individuali.
1. Il dato e la zona d’ombra
Il Fatto Quotidiano ha pubblicato il 24 marzo 2026 i numeri ottenuti attraverso una richiesta FOIA rivolta alle autorità israeliane. Il totale è 928 cittadini italiani; gli 828 indicano la componente con doppia cittadinanza italo-israeliana. La distinzione è necessaria: presentare 828 come numero complessivo altera il documento dal quale nasce l’inchiesta.
Il dato aggregato, tuttavia, non risponde alle domande decisive. Non stabilisce quanti fossero militari di leva, riservisti, volontari o personale di supporto. Non identifica i reparti. Non dimostra che tutti abbiano operato nella Striscia. Non documenta alcuna condotta penalmente rilevante.
Servire nell’IDF non equivale ad aver combattuto a Gaza. Essere stati impiegati a Gaza non equivale ad aver commesso un crimine. La responsabilità penale è personale e richiede atti, ordini, funzioni e prove. Ma proprio questa distinzione rende necessario l’accertamento: senza conoscere unità e teatro operativo, lo Stato italiano non può separare chi non ha avuto alcun coinvolgimento da chi potrebbe avere informazioni o responsabilità su episodi determinati.
Non è possibile confermare, sulla base degli atti pubblici individuati, che le autorità italiane non abbiano svolto verifiche riservate. È però verificabile che non esiste un quadro pubblico equivalente a quello prodotto per altri cittadini partiti verso teatri di guerra. Il Governo non ha spiegato se conosca i nomi, se abbia richiesto dati a Israele o se siano stati esaminati i rientri.
2. Una guerra sotto indagine internazionale
Questi cittadini hanno prestato servizio durante una campagna militare sottoposta al vaglio della giustizia internazionale. Nel novembre 2024 la Camera preliminare della Corte penale internazionale ha emesso mandati d’arresto contro Benjamin Netanyahu e l’allora ministro della Difesa Yoav Gallant, ritenendo esistenti ragionevoli motivi per contestare crimini di guerra e contro l’umanità. I mandati non sono condanne definitive e non attribuiscono responsabilità all’intera forza armata. Dimostrano però che le ipotesi di reato hanno superato la soglia della denuncia politica.
Il contesto materiale rende l’opacità ancora più grave. Secondo UNOSAT, all’11 ottobre 2025 circa l’81 per cento delle strutture della Striscia risultava danneggiato. OCHA ha documentato centinaia di attacchi che hanno interessato strutture e mezzi sanitari. Il teatro operativo comprende abitazioni, ospedali, scuole, reti idriche, corridoi di evacuazione e infrastrutture indispensabili alla sopravvivenza civile.
Il diritto non consente di trasformare questa devastazione in colpa collettiva dei militari. Non consente neppure allo Stato di dichiararsi disinteressato quando centinaia di propri cittadini possono avere operato all’interno dell’apparato che l’ha prodotta. La domanda non è se 928 persone siano colpevoli. È se Roma abbia costruito gli strumenti necessari per verificare eventuali responsabilità individuali.
3. La cittadinanza segue il cittadino
L’Italia ha ratificato lo Statuto di Roma nel 1999 ed è parte delle Convenzioni di Ginevra. Il principio di complementarità affida agli ordinamenti nazionali la responsabilità primaria di indagare e perseguire i crimini internazionali sui quali abbiano giurisdizione; la Corte interviene quando gli Stati non vogliono o non possono procedere realmente.
La doppia cittadinanza può spiegare l’obbligo militare israeliano. Non cancella però la cittadinanza italiana. L’articolo 9 del Codice penale prevede, a condizioni determinate e con specifici requisiti di procedibilità, l’applicazione della legge italiana ai delitti commessi all’estero dal cittadino. Non produce un’indagine automatica, ma impedisce di sostenere che ciò che avviene oltreconfine sia necessariamente estraneo alla giurisdizione nazionale.
Va separata da questo tema la disciplina dell’arruolamento. L’articolo 288 punisce chi, sul territorio italiano e senza approvazione governativa, arruola o arma cittadini affinché militino per uno Stato estero. Non criminalizza automaticamente il servizio prestato da un doppio cittadino nell’esercito dell’altro Stato di appartenenza. Il dossier non riguarda quindi la liceità astratta dell’arruolamento: riguarda la capacità italiana di ricostruire condotte individuali qualora emergano notizie di reato.
Il punto strutturale è il vuoto d’accertamento visibile. Un ordinamento che non acquisisce reparti, funzioni e periodi d’impiego riduce in partenza la possibilità di riconoscere vittime, testimoni e responsabili. Con il trascorrere del tempo, ordini, comunicazioni, immagini e catene di comando diventano più difficili da conservare.
4. Due guerre, due sistemi di controllo
L’apparato italiano ha già dimostrato di saper censire cittadini e residenti collegati a conflitti esteri. Per Siria e Iraq sono state create liste, prodotte relazioni parlamentari, monitorati transiti e rientri e introdotti strumenti preventivi. Nel 2021 il Viminale dichiarava pubblicamente 146 foreign fighter monitorati nella lista del Comitato di analisi strategica antiterrorismo.
ISIS e IDF non sono soggetti giuridicamente equivalenti. Il primo è un’organizzazione terroristica; la seconda è la forza armata regolare di uno Stato. Sarebbe scorretto chiedere un’identica qualificazione penale o applicare automaticamente gli stessi strumenti.
La differenza istituzionale non spiega però perché debba mancare persino il tracciamento pubblico. Uno Stato può distinguere fra servizio militare legittimo e crimine individuale soltanto se conosce chi ha servito, dove e con quali mansioni. Se questa capacità viene attivata con ampiezza verso il combattente di un’organizzazione nemica e scompare quando il cittadino opera per un alleato, il diritto assume la forma della politica estera.
| Vettore | Siria e Iraq | Israele e Gaza |
|---|---|---|
| Tracciamento pubblico | Liste, relazioni e numeri ufficiali | Nessun quadro pubblico equivalente individuato |
| Rientri | Monitoraggio di sicurezza dichiarato | Procedura non resa pubblica |
| Informazioni operative | Teatro e affiliazioni al centro dell’analisi | Reparti e teatri dei 928 non pubblicati |
| Presupposto politico | Rischio da neutralizzare | Servizio in una forza armata alleata |
| Principio comune | La responsabilità penale resta individuale | |
5. Il controllo selettivo e l’alleanza con Israele
La spiegazione più immediata della differenza è politica. Israele è un partner militare, tecnologico e d’intelligence dell’Italia. Sottoporre a verifica il servizio dei doppi cittadini significherebbe chiedere a Tel Aviv informazioni sui propri reparti, aprire un possibile conflitto di giurisdizione e riconoscere che l’alleanza non può sostituire il controllo legale.
Questa è un’inferenza fondata sull’asimmetria osservabile, non la prova di un ordine impartito dal Governo alla magistratura. Non risultano pubblicamente documentati né una regia volta a impedire indagini né un’immunità formale. Il problema è più strutturale: l’assenza di iniziativa produce lo stesso vantaggio pratico dell’immunità. Israele evita un ulteriore livello di scrutinio; il Governo italiano evita uno scontro con un alleato; la raccolta delle prove viene rinviata.
Haaretz aveva già documentato nel 2014 la richiesta palestinese agli Stati occidentali di indagare eventuali crimini commessi a Gaza dai propri cittadini arruolati nell’IDF. Il problema, quindi, non nasce oggi. La nuova cifra italiana gli conferisce però una dimensione concreta che il Governo non può liquidare come astratta.
6. Le domande alle istituzioni italiane
Governo e Parlamento devono chiarire:
- se l’Italia abbia acquisito l’elenco nominativo dei 928 cittadini;
- quanti siano stati impiegati nella Striscia di Gaza e in quali periodi;
- quanti fossero militari di leva, riservisti, volontari o personale di supporto;
- in quali reparti e funzioni siano stati assegnati;
- se risultino appartenenti a unità coinvolte in episodi esaminati dalla CPI, dall’ONU o dalla giustizia israeliana;
- se siano pervenute denunce, segnalazioni o richieste di cooperazione giudiziaria;
- quali verifiche siano state svolte al rientro in Italia;
- se il Governo abbia chiesto informazioni alle autorità israeliane.
Se le verifiche sono state effettuate, l’Esecutivo può riferirne al Parlamento salvaguardando identità, segreto investigativo e presunzione d’innocenza. Se non sono state effettuate, deve spiegare perché la partecipazione di cittadini italiani a una guerra sotto indagine internazionale sia stata ritenuta non meritevole di un dispositivo specifico.
7. Cui prodest?
Israele beneficia dell’assenza di un controllo esterno. Gli Stati di seconda cittadinanza non ricostruiscono autonomamente reparti, ordini e teatri operativi dei propri cittadini.
Il Governo italiano evita il costo diplomatico. Non chiedere dati operativi preserva la cooperazione bilaterale e impedisce che Gaza diventi una questione di responsabilità interna.
I cittadini coinvolti non devono essere esposti a sospetti collettivi. Proprio un accertamento istituzionale rigoroso permetterebbe di distinguere chi non ha avuto alcun ruolo operativo da eventuali posizioni meritevoli di approfondimento.
Le vittime e lo Stato di diritto pagano il ritardo. Ogni mese senza raccolta delle informazioni riduce la possibilità di identificare condotte personali e trasforma la cittadinanza in un vincolo applicato secondo l’alleato coinvolto.
Il silenzio non tutela la presunzione d’innocenza. Tutela l’opacità. E quando il controllo cambia secondo la bandiera dell’esercito, la giurisdizione cessa di apparire universale e diventa uno strumento selettivo di politica estera.
Fonti e documenti
- Il Fatto Quotidiano, dato ottenuto tramite richiesta FOIA: 928 cittadini italiani, 828 con doppia cittadinanza, 24 marzo 2026
- Corte penale internazionale, mandati relativi alla situazione in Palestina, novembre 2024
- Assemblea degli Stati parte della CPI, Stati aderenti allo Statuto di Roma
- Nazioni Unite, stato delle ratifiche dello Statuto di Roma
- CICR, Convenzione di Ginevra IV e Stati parte
- UNOSAT, valutazione satellitare dei danni nella Striscia di Gaza, 31 ottobre 2025
- OCHA, attacchi documentati contro sanità e mezzi di soccorso a Gaza
- Ministero dell’Interno, Dossier Viminale 2021: 146 foreign fighter monitorati
- Camera dei deputati, dibattito sulle misure relative ai foreign fighter, 31 marzo 2015
- Haaretz, richiesta agli Stati occidentali di verificare eventuali crimini commessi dai propri cittadini nell’IDF, 27 agosto 2014
